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Sono tutti i termini di ricerca che gli italiani hanno ricercato per ottenere i dati relativi alle singole dichiarazioni dei vari contribuenti italiani.

Voglio aprire un sondaggio su cio’ che gli italiani pensano e se sono propensi alla pubblicazione oppure no!

Secondo voi è corretto pubblicare le dichiarazioni dei redditi dei vari anni?

Secondo voi non si tratta di dati sensibili di cui è viatata la pubblicazione?

L’agenzia delle entrate non avrebbe dovuto chiedere prima l’autorizzazione ad ogni singolo contribuente della possibilità di poter pubblicare i dati delle dichiarazioni dei redditi del 2005?

Quali saranno le conseguenze di questa pubblicazione e di tutti i download che sono stati eseguiti?

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Novità assegni. Novità in materia di assegni bancari e circolari

Novità assegni. Novità in materia di assegni bancari e circolari

Trova amore e passione

Dal prossimo 30 aprile 2008, per effetto del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231,
entreranno in vigore alcune importanti novità in materia di assegni bancari e circolari,
intese ad accrescere la sicurezza dell’assegno come strumento di pagamento
1. Le banche saranno tenute a rilasciare i moduli di assegno bancario e ad emettere gli
assegni circolari già muniti della clausola “NON TRASFERIBILE”. I moduli di assegno
bancario già in possesso dei correntisti potranno essere utilizzati anche dopo il 30
aprile 2008, avendo cura di rispettare all’atto dell’emissione le regole indicate nella
presente informativa. Le richieste di assegni circolari inviate a mezzo dei servizi di
Corporate Banking Intebancario (E-Business e Business One) verranno pertanto
emessi esclusivamente con la clausola sopraindicata (indipendentemente dalla
richiesta inoltrata).
2. L’apposizione della clausola ‘NON TRASFERIBILE’ sugli assegni bancari e circolari
diverrà obbligatoria per importi pari o superiori a € 5.000,00. Gli assegni emessi con
tale clausola dovranno riportare sempre il nome o la ragione sociale del beneficiario.
3. Il cliente potrà chiedere alla propria banca, per iscritto, il rilascio di moduli di assegno
bancario o l’emissione di assegni circolari in forma libera (senza la clausola di non
trasferibilità). Per ciascun modulo di assegno bancario rilasciato o per ogni assegno
circolare emesso in forma libera sarà dovuta dal correntista o dal richiedente l’assegno
circolare, a titolo di imposta di bollo, la somma di € 1,50. L’imposta non è dovuta per
moduli rilasciati prima del 30 aprile 2008 ed utilizzati dopo tale data.
4. I dati identificativi ed il codice fiscale dei richiedenti moduli di assegno bancario o
assegni circolari in forma libera nonché di coloro che li abbiano presentati per l’incasso
saranno comunicati alle Autorità pubbliche competenti che ne faranno richiesta. Le
banche saranno tenute a segnalare a dette Autorità tutte le infrazioni alle regole sopra
riportate di cui avranno notizia.
5. Ciascuna girata apposta sugli assegni bancari e circolari emessi in forma libera dovrà
recare, a pena di nullità, il codice fiscale del girante. E’ dunque importante, per la
regolarità dell’assegno, non solo ricordare di aggiungere il proprio codice fiscale all’atto
dell’apposizione della girata su un assegno bancario o circolare, ma anche controllare
che eventuali precedenti girate rechino il codice fiscale in questione.
6. Gli assegni bancari emessi all’ordine dello stesso correntista traente (compresi quelli
con espressioni quali ‘a me stesso’, ‘a me medesimo’ o simili in luogo del nome del
traente) potranno essere girati unicamente ad una banca (o Poste Italiane S.p.A.) per
l’incasso e non potranno pertanto essere ulteriormente girati.
Le regole sopra indicate riguarderanno anche gli assegni di conto corrente postale ed i
vaglia postali e cambiari.
Inoltre, con decorrenza 30 aprile 2008, sempre per effetto del D.Lgs. 21 novembre 2007,
n. 231, entreranno in vigore alcune novità in materia di libretti di deposito bancari al
portatore come di seguito indicato:
1. Il saldo dei libretti di deposito bancari al portatore non potrà essere pari o superiore
ad € 5.000,00, pertanto non sarà possibile da tale data accendere libretti di
deposito al portatore con saldo pari o superiore a tale cifra.
2. In conseguenza dell’obbligo di cui al punto precedente, sarà necessario estinguere
o ricondurre (entro il 30 giugno 2009), i saldi dei libretti di deposito al portatore
esistenti sotto il citato limite di € 5.000,00. Per consentire di adempiere a quanto
previsto dalla normativa, la nostra Banca non consentirà operazioni che per
qualsiasi circostanza dovessero comportare il superamento del suddetto limite.
3. In caso di trasferimento di libretti di deposito bancari al portatore il cedente ha
l’obbligo di comunicare entro 30 giorni alla filiale presso cui il libretto era stato
emesso i dati identificativi, il codice fiscale del cessionario e la data in cui il
trasferimento è avvenuto.

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Unico 2008 le novità fiscali e le date da ricordare

Nuove aliquote - Scatta la rimodulazione della curva delle aliquote Irpef: soggetti a
un’imposizione del 23% restano i redditi fino a 15mila euro, mentre per i redditi intermedi, da
15mila a 28mila e da 28mila a 55mila euro, le aliquote passano rispettivamente al 27 e al
38%. Viene applicata sui redditi da 55mila a 75mila euro una quarta aliquota pari al 41 per
cento. L’aliquota massima del 43% scatta per i redditi superiori a 75mila euro. Il sistema di
deduzioni applicato negli anni precedenti è sostituito da un nuovo meccanismo di detrazioni
per tipo di reddito e per carichi di famiglia.
Un “premio” alle famiglie numerose - Alle coppie con almeno quattro figli a carico è
riconosciuta un’ulteriore detrazione per carichi di famiglia di importo pari a 1.200 euro.
L’ulteriore detrazione spetta anche qualora il requisito (l’esistenza di almeno quattro figli a
carico) sussiste solo per una parte dell’anno. Si tratta comunque di un importo complessivo,
che non spetta per ciascun figlio e di conseguenza non varia se il numero dei figli è superiore
a quattro. La detrazione spetta anche se i genitori sono separati. Se uno dei coniugi è
fiscalmente a carico dell’altro, lo sconto spetta a quest’ultimo per l’intero importo. Infine, se
l’imposta lorda - diminuita delle detrazioni per carichi di famiglia e delle altre previste dalla
legge - è inferiore a 1.200 euro è comunque riconosciuto un bonus pari alla quota di
detrazione che non ha trovato capienza nell’imposta.
Debutta il bonus per gli incapienti - Il nuovo bonus fiscale pari a 150 euro, destinato ai
contribuenti con reddito complessivo inferiore a 50mila euro e imposta netta pari a zero nel
2006, può essere richiesto tramite Unico, a patto che alla sua erogazione non abbia già
provveduto il sostituto d’imposta. Spetta ai contribuenti che nel 2006 hanno percepito uno o
più dei seguenti redditi: lavoro dipendente (e alcuni redditi assimilati), pensione, redditi di
lavoro autonomo, redditi d’impresa, alcuni redditi diversi (come i redditi derivanti da attività
commerciali non esercitate abitualmente). I soggetti beneficiari ricevono un ulteriore bonus,
di pari importo, per ogni familiare a carico.
Un sostegno per l’assistenza - Altra novità è l’introduzione di una detrazione d’imposta, nella
misura del 19%, per spese - di importo non superiore a 2.100 euro - sostenute per addetti
all’assistenza personale o del familiare nei casi di non autosufficienza. È possibile fruire della
detrazione solo se il reddito complessivo non supera i 40mila euro; non è necessario che il
familiare per il quale si sostiene la spesa sia fiscalmente a carico del contribuente.
Attività sportive “più leggere” per i giovani - Analoga detrazione del 19% è prevista per le
spese sostenute per l’iscrizione annuale e l’abbonamento ad associazioni sportive, palestre,
piscine, di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, per un importo non superiore a 210 euro.
La detrazione spetta anche se le spese, che devono risultare da idonea documentazione, sono
state sostenute per i familiari fiscalmente a carico.
Un aiuto per studenti, giovani e famiglie in affitto - Altra novità è una detrazione del 19%
sulle spese sostenute per l’affitto di un’abitazione dagli studenti universitari iscritti ad un
corso di laurea presso una università situata in un comune diverso da quello di residenza. Per
fruire della detrazione, l’università deve essere ubicata in un comune distante almeno cento
chilometri dal comune di residenza dello studente e comunque in una provincia diversa.
L’importo da indicare in dichiarazione non può essere superiore a 2.633 euro. Altra novità è
la detrazione d’imposta pari a 991,60 euro per tre anni riconosciuta ai giovani di età compresa
tra i 20 e i 30 anni che stipulano un contratto di locazione per un appartamento da destinare a
propria abitazione principale e percepiscono un reddito non superiore a 15.493,71 euro.
Parte anche lo sconto Irpef sugli affitti in favore di inquilini a basso reddito, pari a 300 euro
per chi non supera i 15.493,71 euro e a 150 euro se il reddito rimane sotto i 30.987,41 euro.
Detraibili le spese per intermediazione immobiliare - Danno diritto da quest’anno alla
detrazione del 19% anche i compensi pagati agli intermediari per l’acquisto dell’unità
immobiliare da adibire ad abitazione principale. L’importo da indicare non può essere
superiore a 1.000 euro. Se la casa è acquistata da più soggetti, la detrazione, nello stesso
limite, va ripartita tra i comproprietari in base alla percentuale di proprietà.
“Scontato” il sostegno alla scuola - Analoga detrazione, nella misura del 19%, spetta ai
contribuenti che effettuano erogazioni liberali a favore di istituti scolastici e ai docenti che
hanno acquistato un pc nel 2007. Quest’ultima agevolazione interessa il corpo insegnante di
tutte le scuole pubbliche, anche non di ruolo con incarico annuale, i professori, ordinari e
associati, e i ricercatori presso le università statali. La spesa va documentata con ricevuta
riportante il tipo di bene acquistato e i dati identificativi del docente, compreso il codice
fiscale.
Bonus “verde” per la riqualificazione energetica - Altra novità è la previsione di una
detrazione d’imposta nella misura del 55% per spese di riqualificazione energetica del
patrimonio edilizio esistente. Tra le spese ammesse, quelle sostenute per limitare il
fabbisogno annuo di energia per la climatizzazione invernale; per l’installazione di pannelli
solari; per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con altri dotati di caldaie a
condensazione; per interventi su edifici esistenti o parti di essi finalizzati a migliorare
l’isolamento termico.
Vecchio frigo addio, e scatta l’agevolazione - Potrà beneficiare di una detrazione d’imposta,
nella misura del 20%, chi nel 2007 ha sostituito frigoriferi e congelatori con modelli di classe
energetica non inferiore ad “A+”, ma anche chi ha acquistato apparecchi televisivi digitali
(compresi gli abbonati delle regioni autonome della Sardegna e della Valle d’Aosta), motori
ad elevata efficienza (di potenza elettrica compresa tra 5 e 90 kw, anche in sostituzione di
motori esistenti) e variatori di velocità (inverter).

LE DATE DA RICORDARE
La scadenza di Unico 2008 è fissata al 30 giugno, se la presentazione avviene in forma
cartacea, e al 31 luglio 2008 se effettuata in via telematica, direttamente dal contribuente o
tramite un intermediario abilitato o un ufficio dell’Agenzia delle Entrate. La dichiarazione
presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine è ancora valida, ma per il ritardo è
applicabile la sanzione da 258 a 1.032 euro, aumentabile fino al doppio. La violazione può
essere regolarizzata eseguendo spontaneamente entro lo stesso termine il pagamento di una
sanzione pari a 32 euro. La dichiarazione presentata con ritardo superiore a 90 giorni si
considera omessa a tutti gli effetti.

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Detrazione fiscale per apparecchi televisivi e digitali

Articolo preso dal sito Agenzia delle entrate.
Clicca qui
“Allo scopo di agevolare il rinnovo degli apparecchi televisivi in possesso dei consumatori italiani ed in vista del passaggio definitivo del sistema TV italiano dall’analogico al digitale l’articolo 1, comma 357, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007) ha introdotto, a fronte dell’acquisto di un apparecchio televisivo dotato anche di sintonizzatore digitale integrato, una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 20 per cento delle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2007 ed effettivamente rimaste a carico, fino ad un totale delle stesse di euro 1.000,00. Condizione per poter beneficiare della menzionata detrazione è l’aver pagato regolarmente il canone di abbonamento previsto dal decreto legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla Legge 4 giugno 1938, n. 880.
Il successivo Decreto adottato dal Ministro delle Comunicazioni – di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze- in data 3 agosto 2007 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 22 settembre 2007), recante indicazioni in merito

alle caratteristiche degli apparecchi televisivi e alle modalità di applicazione della detrazione in argomento, ha precisato, all’articolo 8, comma 2, che risultano esclusi dal beneficio gli apparati acquistati nel 2007 da abbonati delle regioni autonome della Sardegna e della Valle d’Aosta usufruendo dell’agevolazione di cui all’articolo 1, comma 572, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006). Tale ultima norma aveva, infatti, istituito un contributo (pari a euro 70,00), per l’acquisto o il noleggio di un apparato (decoder) idoneo a consentire la ricezione, in chiaro e senza costi sia per l’utente che per il fornitore di contenuti, di segnali televisivi in tecnica digitale. La disciplina contenuta nel Decreto Ministeriale, in sostanza, ponendo l’accento sugli “apparati”, ha inteso evitare che si operi, in relazione alla stessa tipologia di apparecchio, un cumulo tra le agevolazioni. Conseguenza diretta di tale impostazione è che ad uno stesso abbonato è fornita la possibilità di usufruire delle due agevolazioni su due apparecchi differenti.
Tenuto conto della normativa dianzi illustrata, quindi, deve ritenersi che gli abbonati RAI delle regioni autonome della Sardegna e della Valle d’Aosta, i quali abbiano beneficiato del contributo previsto nella legge finanziaria per il 2006 (Art. 1, comma 572, della legge 23 dicembre 2005, n. 266), possono usufruire della detrazione per l’acquisto di apparecchi televisivi e digitali purchè si tratti di apparati diversi da quelli per i quali si siano avvalsi del contributo introdotto dalla legge finanziaria per il 2006.
In senso conforme al contenuto della presente circolare devono essere intese le istruzioni relative al modello di dichiarazione 730/2008, approvate con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2008, tuttavia, pagina 43, e quelle relative al modello di dichiarazione Unico PF 2008, approvate con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 31 gennaio 2008, pagina 52.

Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente circolare vengano applicati con uniformità.”

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Credito di imposta per le misure di sicurezza

Articolo pubblicato sul sito delle agenzie delle entrate.
Clicca qui

“La legge finanziaria (art. 1, commi da 228 a 232 e da 233 a 237, della L. 24/12/2007, n. 244) ha previsto per gli anni 2008, 2009 e 2010 l’attribuzione di un credito d’imposta per l’acquisizione e l’installazione, nel luogo di esercizio dell’attività, di impianti e attrezzature di sicurezza, inclusi gli strumenti di pagamento con moneta elettronica, a favore delle piccole e medie imprese esercenti attività commerciali di vendita al dettaglio e all’ingrosso e attività di somministrazione di alimenti e bevande, nonché dei soggetti esercenti attività di rivendita di generi di monopolio, operanti in base a concessione amministrativa.

Con Provvedimento del Direttore del 31/03/2008 è stato approvato il modello d’istanza da utilizzare con le relative istruzioni.

L’istanza deve essere presentata per la prima volta a partire dalle ore 10.00 del 28 aprile 2008 utilizzando il prodotto di gestione denominato “CREDITOSICUREZZA”, reso disponibile gratuitamente a partire dal 15 aprile 2008.

Abbonamenti ai trasporti pubblici: al via la detrazione del 19%


Con la circolare n. 19 dell’8 marzo l’Agenzia delle Entrate spiega le modalità per usufruire della detrazione Irpef per gli abbonamenti a treni, autobus e metropolitane varata con l’ultima Finanziaria.
La detrazione è applicabile , pari al 19 per cento dei costi sostenuti per gli abbonamenti ai servizi pubblici per una spesa massima di 250 euro,solo ai titoli di viaggio che implicano un uso non episodico del mezzo pubblico, e che quindi consentono di effettuare un numero illimitato di spostamenti, su un determinato percorso o sull’intera rete, in un periodo di tempo specificato. Restano dunque esclusi dall’agevolazione i titoli di trasporto che hanno una durata oraria, anche se superiore a quella giornaliera.
Il tetto massimo di spesa di 250 euro fissato dalla Finanziaria è riferito alle somme pagate dal contribuente cumulativamente per il proprio abbonamento e per quello dei familiari a carico. Il beneficio massimo è pari a 47, 50 euro (il 19% di 250) in meno di Irpef. Per fruire della detrazione il contribuente è tenuto a conservare i titoli di viaggio, che devono obbligatoriamente contenere l’indicazione dell’azienda che li ha emessi, delle caratteristiche del trasporto, il prezzo, il numero progressivo e la data di emissione. Se il contribuente non dispone della documentazione necessaria per dimostrare che il pagamento è stato effettuato nel 2008, farà fede la data di inizio della validità dell’abbonamento.

Lotta al riciclaggio di denaro: bollo di 1,50 euro su assegni non trasferibili


Dal 30 aprile sugli assegni bancari, postali, circolari e su vaglia cambiari e postali rilasciati in forma libera si applicherà l’imposta di bollo di 1,50 euro introdotta dalle norme per la lotta al riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite.
A partire da tale data quindi per avere assegni o vaglia liberamente trasferibili bisognerà presentare apposita richiesta scritta alla banca e pagare un’imposta di bollo di 1,50 euro per ogni modulo. L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 18 chiarisce le modalità di pagamento dell’imposta da parte di banche e Poste. In particolare nella circolare si precisa che per il rilascio degli assegni bancari e postali trasferibili, è obbligatoria l’autorizzazione al pagamento dell’imposta in modo virtuale.Il pagamento avverrà bimestralmente, suddiviso in rate di pari importo, a partire dal 30 giugno 2008. L’imponibile sarà calcolato sul numero presunto degli assegni liberi che verranno rilasciati fino al 31 dicembre.
Per gli assegni circolari e vaglia cambiari liberi, già soggetti all’imposta di bollo, rispettivamente, del 6 e del 4 per mille per ogni anno, banche e poste dovranno invece seguire la procedura di pagamento già in uso, senza obbligo di autorizzazione al pagamento virtuale.
I vaglia postali in forma libera, precedentemente esentati dall’imposta di bollo, dal 30 aprile sconteranno pure la nuova imposta di 1,50 euro.
Il pagamento conseguente sarà effettuato da Poste Italiane spa con lo stesso procedimento degli assegni postali.

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Bonus incapienti: disponibili modello, istruzioni e specifiche tecniche per la richiesta del rimborso

Approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia il modello per la richiesta del rimborso forfetario per contribuenti a basso reddito c.d.”bonus incapienti”.
Possono richiedere il bonus i contribuenti a basso reddito che non hanno sostituti d’imposta e che sono esonerati dalla dichiarazione dei redditi per l’anno 2007. Il beneficio è riconosciuto ai contribuenti che nel 2006 hanno avuto un reddito complessivo non superiore a 50 mila euro e un’imposta netta pari a zero.
Il bonus consiste in un rimborso forfetario di 150 euro e di un ulteriore somma, di pari importo, per ogni familiare a carico.
La richiesta va inoltrata esclusivamente per via telematica, da casa o rivolgendosi agli uffici locali dell’Agenzia delle Entrate o agli intermediari abilitati. I termini per la presentazione vanno dal 2 maggio al 31 luglio 2008.

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5 per mille 2008:trasmissione telematica entro il 31 marzo 2008

Vinci un televisore

Al via anche quest’anno il 5 per mille con nuove modalità di iscrizione. Entro il 31 marzo gli enti del volontariato, il cui elenco è gestito dall’Agenzia delle Entrate, potranno iscriversi utilizzando i servizi telematici (Fisconline o Entratel) o ricorrendo agli intermediari autorizzati. Non saranno accolte domande pervenute successivamente o domande presentate con modalità diverse da quella telematica. Sono tenute a compilare e inviare la domanda di iscrizione per il 2008, utilizzando le nuove procedure, anche le organizzazioni già presenti negli elenchi degli anni precedenti.
Come stabilito dal decreto “Milleproroghe”, quest’anno potranno accedere al beneficio anche le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni e le fondazioni nazionali di carattere culturale (queste ultime vanno ad aggiungersi alle altre associazioni comprese nell’elenco degli enti del volontariato).
L’elenco degli enti della ricerca scientifica e delle università sarà curato dal Ministero della pubblica istruzione, quello delle associazioni sportive dal Coni, l’elenco degli enti di ricerca sanitaria dal Ministero della salute. Tali elenchi verranno poi trasmessi all’Amministrazione finanziaria e saranno consultabili a partire dal 7 aprile 2008 sul sito dell’Agenzia delle Entrate

Per informazioni e domande visitate il Forum Fisco e contabilità

Scadenza Tassa annuale società vidimazione libri sociali

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TASSA ANNUALE VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI
Scadenza 17 marzo 2008
Entro il prossimo 17 marzo le società di capitali sono tenute al versamento della tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali.
L’importo è dovuto in misura forfettaria e varia in relazione al capitale sociale o al
fondo di dotazione al 01/01/2008:
Fino a Euro 516.456,90 euro 309,87
oltre a euro 516.456,90 euro 516,44
SOGGETTI TENUTI AL VERSAMENTO
Le società di capitali (s.r.l, s.p.a e s.a.p.a) e come precisato dalla C.M. 3.05.1996 N. 108/E
rientrano tra i soggetti obbligati anche:
società di capitali in liquidazione ordinaria;
società di capitali in procedura concorsuale se permane l’obbligo di tenuta dei libri (con esclusione delle società fallite) ossia in concordato preventivo; liquidazione coatta amministrativa amministrazione straordinaria;
società consortili;
aziende speciali degli enti locali e consorzi tra enti.
SOGGETTI ESONERATI
Sono escluse dal pagamento della tassa in esame:
le società di persone;
le società cooperative e di mutua assicurazione (C.M. 3.05.1996 n. 108/E, par. 12.1
e 12.1.2);
i consorzi che non hanno la forma di società consortili (R.M. 10.11.1990 n. 411461);
le società di capitali dichiarate fallite , in quanto il curatore è obbligato alle scritture
previste dalla Legge Fallimentare, che la norma prevede debbano essere vidimate dal
Giudice Delegato “senza spese” (Tribunale di Torino, ordinanza 19.02.1996).
AMMONTARE DELL’IMPORTO DOVUTO
La tassa annuale è stata introdotta nel 2001 e sostituisce la bollatura iniziale del libro
giornale, del libro degli inventari oltre che dei registri obbligatori ai fini delle imposte dirette e dell’imposta sul valore aggiunto. Nonostante rimanga obbligatoria la numerazione
progressiva delle pagine che compongono detti registri e necessaria l’apposizione della
marca da bollo (pari ad € 14,62 per ogni 100 pagine o frazioni), non più necessaria la
bollatura prima della loro messa in uso.
Questa tassa è deducibile ai fini delle imposte (IRES IRAP), ed è determinata in modo
forfetario da effettuarsi una tantum ciascun anno a carico delle società di capitali di
importo pari a:
€ 309,87 per le società con capitale sociale o fondo di dotazione al 1 gennaio 2008
fino a € 516.456,90
€ 516,46 per le società con capitale sociale o fondo di dotazione al 1 gennaio 2008
oltre a € 516.456,90.
Eventuali variazioni intervenute nella consistenza del capitale sociale dopo l’1/1/2008
hanno rilevanza solo per la determinazione dell’importo dovuto nel 2009.
Le società escluse dal versamento della tassa annuale sono comunque soggette ad
imposta di bollo in misura doppia (€ 29,24 anziché 14,62) da applicare sulle pagine dei
registri.
MODALITA’ DI VERSAMENTO
Il versamento deve essere effettuato attraverso il modello F24 telematico, utilizzando per
tutte le tipologie di società nella sezione erario il codice tributo 7085 e indicando come
periodo di riferimento il 2008.
Se la società dopo aver provveduto al versamento, trasferisce la sede sociale nella
circoscrizione territoriale di competenza di un altro Ufficio dell’Agenzia delle Entrate, non è
tenuta ad effettuare un ulteriore versamento.
L’importo può essere compensato con eventuali crediti disponibili. Il modello F24 deve
essere ugualmente presentato anche se a zero.
Le società costituite dopo l’1/1/2008 devono effettuare il versamento della Tassa annuale
con bollettino di conto corrente postale n. 6007, intestato all’Ufficio del Registro di Roma –
Tasse Concessioni Governative. Tale bollettino deve essere esibito all’atto di
presentazione del mod. AA7/9 di inizio attività all’Agenzia delle Entrate.
SANZIONI E RAVVEDIMENTO
Qualora venga omesso il versamento entro il termine previsto, è possibile adempiere
successivamente attraverso il ravvedimento operoso che prevede, in luogo della
sanzione del 30%, le seguenti sanzioni ridotte:
3,75% in caso di versamento entro 30 giorni dalla scadenza;
 6% in caso di versamento successivo al 30° giorno ma comunque entro un
anno (ossia entro il 16 marzo 2009).
Oltre alla tassa occorrerà quindi versare:
interessi per i giorni di ritardo, con il codice tributo 7085 e ricordando che
imposta e interessi andranno sommati. Tale versamento deve avvenire utilizzando il
modello F24 telematico.
La sanzione andrà versata con codice tributo 678T utilizzando il modello F23.
 nel campo 6, il codice ufficio “RCC”;
 nel campo 9, la causale “SZ”;
 nel campo 11, il codice tributo “678T”

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